I procedimenti riguardano “presunte pratiche commerciali scorrette” e “possibili violazioni dei diritti dei consumatori”.
Riguardo DAZN, l’Antitrust, in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha contestato a Perform Group l’utilizzo dello slogan “Dove vuoi, quando vuoi” che fa riferimento alla possibilità di poter fruire gli eventi sportivi offerti da DAZN praticamente ovunque. Questo claim, stando all’Antitrust, ometterebbe le difficoltà tecniche che sono state riscontrate dagli abbonati DAZN proprio in queste ultime settimane.
L’Antitrust, inoltre, si è concentrata proprio sul mese gratuito e sull’assenza di contratto specificati da DAZN nei propri spot. Secondo l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, l’abbonato DAZN, in realtà, stipulerebbe un contratto, previsto, inoltre, di rinnovo automatico per il quale, ovviamente, è necessario esercitare il recesso in caso di mancata volontà di rinnovarlo. Inoltre, l’Antitrust ha fatto notare che quando il consumatore si iscrive al servizio DAZN per usufruire del primo mese gratuito, avviene, in automatico, l’addebito dell’importo per i mesi a seguire e, anche in questo caso, si rende necessario giocoforza il recesso.
DAZN ha commentato la notizia del procedimento ai suoi danni con il seguente comunicato: “Prendiamo atto della comunicazione ricevuta dall’AGCM e siamo disponibili a collaborare per fornire chiarimenti al riguardo”.
Per quanto riguarda Sky, invece, l’Antitrust ha contestato il modo in cui ha pubblicizzato la nuova stagione calcistica 2018/19, non precisando sufficientemente la variazione della propria offerta rispetto gli anni scorsi, non solo agli eventuali nuovi abbonati ma anche agli abbonati già in possesso del pacchetto Calcio. In merito, l’Antitrust si è espressa così: “A fronte di un significativo ridimensionamento del pacchetto in relazione al numero delle partite trasmesse e in assenza dell’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti il professionista avrebbe indotto tali soggetti a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata”.
Secondo l’Autorità, inoltre, Sky, riguardo i nuovi clienti, “avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto Calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non consapevole”.
Sky potrebbe avere violato l’articolo 65 del Codice del Consumo (“non avendo acquisito il consenso del consumatore rispetto alla nuova opzione del pacchetto calcio”), mentre a DAZN viene contestata la presunta violazione degli articoli 21, 24 e 25 sempre del Codice del Consumo (“presentando sia profili di ingannevolezza che profili di aggressività”).