Il procedimento era stato avviato a seguito di un esposto presentato dal Presidente del Gruppo parlamentare presso la Camera dei Deputati “Il Popolo della libertà – Berlusconi Presidente” (On.le Brunetta) nel quale si faceva presente che, nelle suddette trasmissioni televisive, nel periodo compreso tra settembre 2012 e maggio 2013, su 60 puntate andate in onda, sarebbero stati ospitati molti più esponenti del centro-sinistra rispetto a quelli di centro-destra.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto illegittimi i provvedimenti dell’ A.G.COM con la seguente motivazione: “l’A.G.Com. ha applicato ad un programma di informazione le regole e i canoni, di tipo quantitativo, stabiliti dall’ordinamento per i programmi di comunicazione politica nel periodo elettorale, e per cui esiste una disciplina speciale nella 1.L. 22febbraio 2000, n.28. per valutare la correttezza dell’informazione fornita da “In ½ ora” , è stato cioè predisposto un semplice calcolo statistico sulle presenza (a prescindere se, in specie, le appartenenze degli intervistati siano state correttamente individuate), e su tale fondamento si è pervenuti al provvedimento gravato.”
Inoltre lo stesso TAR ha affermato che “per chi legittimamente dispone ed è responsabile del medium, la libertà d’informare include anche quella di stabilire, secondo esperienza ed a proprio rischio professionali, a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento, scegliendo egli per conseguenza quale prodotto informativo offrire, secondo il format impiegato.”
Il che significa, sottolinea il TAR che vale il seguente principio: “Per stabilire se una trasmissione di informazione rispetti i principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità e parità di trattamento, non è particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata”. E’ invece necessario verificare le “modalità di conduzione del programma con riferimento a criteri qualitativi”. Si deve considerare, ad esempio “quale trattamento sia stato riservato ai politici interessati … se una maggiore presenza dei rappresentanti di una certa forza politica possa trovare adeguata giustificazione dalle vicende interne a questa forza politica e in un determinato periodo … a quali informazioni politico-sociali l’opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento”.
Essendo ambedue le trasmissioni della terza rete, il direttore Andrea Vianello ha così commentato : Quella di oggi è una sentenza importantissima perché sancisce due fatti. Primo, due tra i nostri programmi più autorevoli non hanno violato il pluralismo che li contraddistingue come abbiamo sempre sostenuto. Secondo che l’informazione televisiva non è uguale alla comunicazione politica: segue le regole della priorità delle notizie e delle scelte giornalistiche e non le mere misurazioni matematiche di tempo e di parola con il bilancino.